conasfaPuò una legge del 1946 continuare a regolamentare il sistema previdenziale dei farmacisti? Se lo chiede CONASFA che, a tal proposito, in una nota, tende a sottolineare la necessità di rivedere alcune norme al fine di renderle aderenti ai tempi moderni e alle trasformazioni che stanno interessando il mercato del lavoro.
Il riferimento è alla legge che obbligherebbe il farmacista dipendente, così come il medico e il veterinario, all’iscrizione alla cassa previdenziale di categoria. Si tratta del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato (n. 233 Art. 21) datato 13 settembre 1946. Su questo tema, si è espressa così la Federazione Nazionale Associazioni Farmacisti Non Titolari: “a nostro avviso questa legge anacronistica ha bisogno di essere ammodernata ed armonizzata con la normativa vigente nell’attuale sistema previdenziale, che prevede l’esistenza di una” previdenza complementare”, in forma facoltativa, per i lavoratori dipendenti già forniti di una previdenza di primo pilastro (INPS). Il distacco da Enpaf per il farmacista dipendente potrebbe così risolvere, all’origine, la maggior parte delle criticità a oggi rilevate”.
Punto di partenza della riflessione è stata la questione avanzata dal presidente della Commissione Parlamentare di controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale, l’Onorevole Lello Di Gioia, in merito alla contribuzione obbligatoria Enpaf e al complessivo dei contributi che vengono versati. Su questa tematica, arriva una considerazione: “Conasfa intende rilevare che il contributo di solidarietà Enpaf è un contributo a fondo perduto e che quindi non dà diritto alla pensione Enpaf e che rappresenta, per gli iscritti dal 2004, il costo minimo obbligatorio dell’Enpaf, per un farmacista iscritto all’Albo, sia lavoratore dipendente che disoccupato. Il problema della difficoltà del raggiungimento dei requisiti per la pensione Enpaf riguarda quindi solo coloro che si sono iscritti a Enpaf prima del 2004 o chi iscritto dopo il 2004, non ha scelto di pagare il contributo di solidarietà, ma una riduzione della quota intera dal 15% o maggiore”.
L’attenzione è rivolta al farmacista dipendente che è obbligatoriamente iscritto all’INPS e all’ENPAF. Qualora questo professionista si ritrovasse senza lavoro, beneficerebbe dell’indennità di disoccupazione Inps, ma, allo stesso tempo, sarebbe ancora obbligato al pagamento della quota nei confronti di Enpaf, salvo cancellazione dall’Albo.
Questa la conclusione del ragionamento: “paradossalmente succede che gli iscritti dopo il 2004, da disoccupati, pagano loro stessi la “quota di solidarietà” all’ente, cioè è il farmacista disoccupato che paga per la previdenza Enpaf dei colleghi occupati e dei titolari, mentre può ricevere assistenza da Enpaf solo in particolari condizioni previste dal regolamento”.
Questa, secondo CONASFA, la situazione attuale, con l’auspicio che la legge venga rivista.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.