commercio-all-ingrosso-di-medicinaliLa mancata comunicazione alla Regione del trasferimento della sede dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali è sanzionabile anche se la normativa in materia non prevede espressamente un obbligo in tal senso: è questa la conclusione cui è giunta una recente sentenza della Cassazione.

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Secondo i giudici di legittimità, infatti, dato che – ai sensi dell’art. 101 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 219/2006 – la disponibilità “di locali, di installazioni e di attrezzature idonee, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione di medicinali” figura tra i requisiti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione, non pare dubbio che, in caso di trasferimento dell’attività presso altri locali, la comunicazione debba ritenersi obbligatoria, proprio al fine di consentire agli organi di controllo la verifica appunto dell’idoneità dei locali stessi.

Il ragionamento della Corte sembra pienamente condivisibile.

(andrea piferi)

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