bollini farmaceuticiIl Tar del Lazio ha respinto un ricorso presentato dalla società Carlucci Srl, contro l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e il ministero della Salute, nel quale si chiedeva l’annullamento di due provvedimenti emanati dallo stesso Poligrafico, per l’assegnazione di gare per l’affidamento della fornitura di bollini farmaceutici autoadesivi con numerazione progressiva.
«La gara – spiegano i giudici – è stata suddivisa in due lotti omogenei per quantità e tipologia di bollini. In data 30 marzo 2016 la Commissione, riunitasi in seduta pubblica, ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria del Lotto 1 alla Nuceria Adesivi s.r.l. e il Lotto 2 alla ricorrente Carlucci s.r.l.. A seguito dell’esito negativo delle verifiche di conformità effettuate sui campioni di bollini in conformità a quanto previsto dai documenti di gara l’IPZS ha comunicato alla ricorrente l’esito negativo di ciascuna prova effettuata. Di conseguenza, i lotti sono stati assegnati alla Nuceria Adesivi. Secondo la Carlucci, però, «la verifica da parte della stazione appaltante sul numero progressivo stampato sull’Area 7 del BOP in occasione della I e II prova di stampa sarebbe stata condotta in modo arbitrario. In particolare l’IPZS ha ravvisato il primo motivo di esclusione nella mancata conformità del numero progressivo stampato in chiaro dalla ricorrente in quanto i numeri presenti su alcuni dei campioni stampati e sottoposti a verifica mediante lo strumento cosiddetto abrasimetro non si presenterebbero integri e conformi a quanto previsto dal capitolato tecnico secondo cui: i bollini esaminati non dovranno mostrare alcuna cancellazione anche parziale della numerazione; nessun bollino del campione prelevato deve evidenziare la cancellazione di uno dei numeri o parti di esso».
Un perito di parte dichiara che tutti i numeri progressivi sarebbero integri, leggibili e non mostrerebbero cancellazioni, neppure parziali. Secondo i giudici, tuttavia, «le verifiche effettuate dall’IPZS si rivelano del tutto necessarie e conformi alle previsioni di gara attesa anche la natura del bollino farmaceutico, che è considerata alla stregua di carta valori, dotato di valore fiduciario e di tutela della fede pubblica, anche al fine di prevenire di possibili frodi nel commercio dei medicinali, che sono meritevoli della massima protezione a tutela della salute pubblica». Inoltre, il Tar ha affermato che «è incontroverso che la Carlucci S.r.l. abbia impiegato un metodo di stampa il quale prevede una “vera e propria ablazione dello strato superficiale di silicone che mette a nudo la carta sottostante sulla quale va ad ancorarsi l’inchiostro”, che secondo la stazione appaltante non è distinguibile da un tentativo di contraffazione della numerazione in chiaro, e come tale giustificava l’esclusione dalla gara della ricorrente».

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