bilance nelle farmacieIl 18 settembre 2017 è entrato in vigore un decreto del ministero dello Sviluppo economico (il numero 93 del 21 aprile), che introduce un “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”. Federfarma ha ricordato in proposito che il testo «modifica le modalità di esecuzione della verifica periodica, gli obblighi degli utenti metrici (gli utilizzatori di strumenti di misura) e le procedure di autorizzazione dei laboratori e si applica agli strumenti utilizzati per funzioni di misura legale, ovvero le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse, diritti e lealtà delle transazioni commerciali». Tra i nuovi obblighi che discendono dalla normativa per le farmacie ci sono quelli che riguardano le bilance. Occorre infatti effettuare «la comunicazione entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente, anche a mezzo posta elettronica certificata, di alcuni dati (elencati all’art. 9, comma 2, del decreto) in occasione dell’inizio e della fine dell’utilizzo dello strumento». Inoltre, occorre «introdurre il libretto metrologico per ciascun strumento, contenente i dati identificativi dello strumento stesso e compilato in occasione delle verifiche e delle riparazioni; esso deve essere rilasciato, se non vi ha già provveduto il fabbricante, dall’organismo che esegue la prima verifica periodica, senza onere per il titolare dello strumento». È poi necessario «mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verifica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione» e «curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico». Le bilance devono essere sottoposte ogni tre anni a verifiche periodiche eseguite dalle Camere di Commercio o dagli organismi inseriti nell’apposito elenco presso Unioncamere.

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