vendita delle sigarette elettronicheCome riportato dal nostro giornale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato un decreto, datato 16 marzo 2018, con il quale sono state stabilite le modalità per richiedere l’autorizzazione alla vendita in farmacia, parafarmacia e negli esercizi di vicinato dei «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (le cosiddette e-cigarettes, ndr)».
La stessa agenzia ha pubblicato delle “Faq” (domande ricorrenti) in merito, utili per comprendere le principali linee della disciplina. Si specifica innanzitutto che «la domanda per richiedere l’autorizzazione deve essere inoltrata all’Ufficio dei monopoli competente per la regione (i recapiti sono disponibili sul sito Internet nella sezione “Chi siamo / Articolazione uffici / Organigramma periferico – Area monopoli”». Inoltre, nel documento si spiega cosa si intenda per “valori delle vendite” (delle sigarette elettroniche e di “altre attività dell’esercizio”): «Per gli esercizi di vicinato “l’attività di vendita” dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo sia prevalente rispetto alle eventuali altre attività dell’esercizio. La prevalenza “dell’attività di vendita”, pertanto, non può che essere riferita “al valore delle vendite”, comprensive di tutte le imposte (imposta sul valore aggiunto, imposta di consumo). In pratica, il valore dell’attività di vendita corrisponde al prezzo complessivo di vendita al pubblico dei beni e servizi oggetto delle due tipologie di attività. Il requisito della prevalenza deve sussistere in riferimento a ciascun locale autorizzato e ad un anno solare di attività».
Le Faq dell’agenzia precisano poi che sono i fabbricanti ad assicurare la conformità dei prodotti, ma che chi li commercializza ha il dovere di verificare la stessa «con le modalità ritenute più opportune, compresa l’acquisizione di certificazioni e dichiarazioni rese dai fabbricanti». Per quanto riguarda l’autorizzazione rilasciata, essa vale per un solo esercizio, ma è riferibile anche ai distributori automatici, a condizione che essi siano «installati presso i locali autorizzati, in modo che siano ordinariamente riconducibili all’attività di quest’ultimi». Inoltre, chi prima del 16 marzo già esercitava la vendita di tali prodotti, può continuare a farlo, ma deve presentare l’istanza per l’autorizzazione entro trenta giorni da tale data. Su tale domanda, è necessario apporre l’imposta di bollo. Infine, è stato sottolineato che il divieto di vendita ai minori dei prodotti liquidi da inalazione è applicabile anche nei confronti dei prodotti che non contengono nicotina.

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