attivita del farmacistaÈ stato pubblicato il testo del disegno di legge 2717, proposto dai senatori Andrea Mandelli e Luigi d’Ambrosio Lettieri, che reca “Disposizioni in materia di attività professionali del farmacista”. «La professione di farmacista – hanno spiegato i due parlamentari presentando il testo – in ragione delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore ha un più vasto campo d’azione, che non è ormai esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali. Il farmacista, oltre a possedere specifiche competenze in campo chimico e farmacologico, è in grado di fornire un’assistenza più ampia al paziente e di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del percorso assistenziale. Gli specifici servizi professionali cognitivi, il rapporto fiduciario con i cittadini, nonché la diffusione capillare delle farmacie consentono al professionista di assicurare una vera e propria presa in carico del paziente». I dirigenti della Federazione degli Ordini citano poi lo studio realizzato nel 2010 dall’Osservatorio sulla Professione FOFI – SDA Bocconi, che «ha dimostrato come il servizio farmaceutico si ponga al vertice del gradimento della popolazione».
Nel merito del Ddl, all’articolo 1, nei primi due commi, vengono ribaditi i riferimenti normativi, oltre alla necessità di iscrizione all’albo per partecipare ai concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche. Con il comma 3, inoltre, proseguono i senatori, «si intende porre fine all’ingiustificata disparità di trattamento determinatasi tra gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici. I laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l’intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché di copertura previdenziale e per la maternità; mentre i laureati non medici, anch’essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico e sono comunque tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione».
All’articolo 2 si dispone che i farmacisti «possono effettuare analisi chimiche, chimico-cliniche e bromatologiche, provvedendo alla redazione e alla sottoscrizione dei relativi referti». I professionisti, inoltre, «possono elaborare diete qualora abbiano finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l’attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche». All’articolo 3, si impone alle case di cura private e alle residenze socio-sanitarie e assistenziali, dotate di almeno di cinquanta posti letto, l’obbligo di istituire il servizio di farmacia, che deve essere gestito da un farmacista. L’articolo 4 introduce quindi la presenza di un laureato in farmacia anche nei Sert, mentre l’articolo 5 lo prevede all’interno di tutti i penitenziari con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti.
L’articolo 6 indica che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora non sia istituita una sede farmaceutica e non sussistano i presupposti per l’apertura di una farmacia, devono attivare dispensari farmaceutici negli aeroporti anche diversi da quelli civili a traffico internazionale, nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio autostradali con un transito di passeggeri medio giornaliero superiore a 1.500 unità». L’articolo 7 dispone la presenza di un medico e di un farmacista a bordo dei treni a lunga percorrenza e sulle navi da crociera, mentre l’articolo 8 indica che «presso ogni ospedale, casa di cura e centro di degenza, pubblico, privato e convenzionato, è istituita l’Unità di farmacia per la gestione centralizzata delle esigenze delle suddette strutture, con i compiti fissati dai rispettivi atti programmatori e organizzativi». Essa dovrà «verificare la correttezza delle dosi, delle vie e degli intervalli di somministrazione della terapia farmacologica dei pazienti; collaborare con il personale sanitario del dipartimento nella definizione della terapia farmacologica, nonché nella prevenzione e riduzione del rischio clinico legato alla stessa; monitorare i consumi farmaceutici ed effettuare attività di farmacovigilanza». A farne parte saranno esclusivamente farmacisti ospedalieri.
All’articolo 9, poi, si introduce la Rete nazionale di gestione del rischio clinico: «Presso ogni struttura ospedaliera, pubblica e privata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un ufficio di monitoraggio del rischio clinico, composto da personale medico e farmacista e collegato alla Rete». L’articolo 10 assegna quindi ai farmacisti il dovere, «a seguito di dimissione ospedaliera del paziente, di effettuare la ricognizione farmacologica, ossia la valutazione complessiva dei farmaci e delle terapie assunte dall’assistito». Qualora necessario, d’intesa con il medico curante, il farmacista può eseguire anche «interventi di riconciliazione farmacologica finalizzati a allineare le prescrizioni ai consumi effettivi, nonché ad eliminare gli errori in corso di terapia farmacologica». Il successivo articolo 11 spiega quindi che «il farmacista alimenta il dossier farmaceutico mediante inserimento e aggiornamento dei dati, anche clinici, del paziente»; l’articolo 12 statuisce che «il ministero della Salute promuove l’aderenza del paziente alla terapia farmacologica attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità», le cui modalità saranno determinate dallo stesso dicastero, sentita la Fofi.
L’articolo 13 reca quindi modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, indicando che «gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, il cui esercizio è in ogni caso incompatibile». Il penultimo articolo, il numero 14, determina le classi di insegnamento alle quali hanno accesso i laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, «indipendentemente dall’ordinamento accademico del relativo corso di studi». Si tratta di «Discipline sanitarie; Matematica; Matematica e Fisica; Matematica e scienze; Scienza degli alimenti; Scienze e tecnologie chimiche; Scienze naturali, chimiche e biologiche; Tecnologia nella scuola secondaria di I grado». Infine, l’articolo 15 contiene una disposizione finalizzata ad introdurre, a livello nazionale, l’accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, analogamente a quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura.

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