sanzioni-disciplinari-farmacisaIl ministero della Salute, in una nota datata 9 giugno 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di ritenere estensibili le sanzioni disciplinari comminate dall’Ordine di uno Stato membro anche agli altri Paesi dell’Unione europea. A riferirlo è Federfarma, che ricorda come «le autorità competenti degli Stati membri (ministero della salute e Ordini per il tramite delle Federazioni Nazionali) siano tenute a far circolare attraverso la piattaforma IMI tutte le informazioni concernenti gli alert (sospensioni, radiazioni, cancellazioni, ecc..) nei confronti dei professionisti iscritti all’albo. Per quanto attiene alla professione di farmacista, i moduli relativi agli alert in entrata (ovvero quelli riferiti ai professionisti di un altro Stato membro) sono gestiti direttamente dal ministero della Salute, che provvede a trasmetterli alla Federazione degli Ordini, per divulgarli presso gli Ordini provinciali». «La gestione degli IMI alert in uscita (ossia quelli relativi ai professionisti italiani) è, invece – prosegue il sindacato dei titolari di farmacia – di competenza della Federazione degli Ordini, sulla base delle informazioni fornite dagli Ordini provinciali». Il problema che ci si è posti è dunque quello di evitare che un professionista che sia stato sospeso o radiato in una nazione possa esercitare liberamente semplicemente trasferendosi in un altro Paese membro. Per questa ragione, il ministero, conclude Federfarma, «ha evidenziato che ciascun Ordine, preso atto delle informazioni trasmesse, ha tutti gli elementi utili per emettere un provvedimento di diniego dell’iscrizione all’Albo, considerato che il professionista, giudicato nel Paese dove ha commesso il fatto, è stato già sanzionato. Ne consegue, come evidenziato dallo stesso ministero, che l’eventuale apertura di un nuovo procedimento disciplinare e l’irrogazione di una nuova sanzione potrebbe essere censurata per violazione del principio ne bis in idem (ndr. principio in base al quale un soggetto non può essere giudicato due volte per il medesimo fatto). Per quanto riguarda, invece, la cancellazione dall’Albo per motivi amministrativi (es. mancato pagamento della tassa di iscrizione), il Dicastero ha chiarito che si tratta di una fattispecie valutabile caso per caso dall’Ordine professionale del Paese ospitante».

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