obblighi farmacie alimentiFederfarma ha diffuso una nota in materia di legislazione alimentare, con particolare riferimento al regolamento 1169/2011 sulla fornitura di informazioni ai consumatori e sulle sanzioni contenute nel decreto legislativo del 15 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 febbraio 2018. «Con il Regolamento europeo in oggetto – spiega l’associazione – sono state modificate le disposizioni che disciplinano l’etichettatura degli alimenti, al fine di consentire al consumatore di adottare decisioni in piena conoscenza e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, garantendo al tempo stesso la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati». Per quanto riguarda quelli presenti in farmacia, il regolamento «impone che siano presenti sull’imballaggio o su un etichetta la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in uno specifico allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; il Paese d’origine o il luogo di provenienza; le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale».
Il sindacato dei titolari ricorda poi che «nel caso in cui le referenze alimentari preimballate siano messe in vendita, da parte del titolare di farmacia, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è obbligatorio, rendere disponibili le informazioni sopra riportate prima della conclusione dell’acquisto. La violazione di tali adempimenti prevede una sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro». Agli “operatori del settore alimentare”, comprese le farmacie, è chiesto poi «di non fornire alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alle norme riguardanti le informazioni sugli alimenti (in caso di violazione, la sanzione prevista varia da 500 a 4.000 euro)» e di «non modificare le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore o ridurre in qualche modo il livello di protezione (sanzione da 2.000 a 16.000 euro)». Inoltre, le farmacie sono tenute anche a rispettare «pratiche leali. In sostanza, le informazioni non devono indurre in errore sulle caratteristiche dell’alimento (natura, proprietà composizione, ecc.); attribuendo effetti o proprietà che non possiede; suggerendo che possiede caratteristiche particolari quando tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche; suggerendo tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare ingrediente, normalmente utilizzato in tale alimento, mentre è stato sostituito. La violazione di tali pratiche leali di informazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 24.000 euro». Sempre in capo alle farmacie c’è quindi la verifica della presenza del numero di lotto e della data di scadenza (sanzione pecuniaria prevista da 5.000 a 40.000 euro). Il decreto legislativo, tuttavia prevede una serie di riduzioni delle multe in funzione del momento in cui si decide di pagare le stesse.

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