Sigarette elettroniche in farmaciaL’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato un decreto, datato 16 marzo 2018 e pubblicato il 23 dello stesso mese, nel quale si dispone che «gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (le cosiddette e-cigarettes, ndr)» sono chiamati ad inoltrare «all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia del presente decreto direttoriale, l’istanza di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni». Tale articolo, infatti, è stato modificato in questo senso dalla legge di Bilancio del 2018. Per l’istanza, l’agenzia stessa ha allegato al decreto un modello che deve essere utilizzato. Nel documento sono riportati la denominazione della società o della ditta titolare dell’esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante; le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione dell’esercizio; il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l’esercizio; la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dalla quale risulti che è titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l’attività, che non ha riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione e, infine, nel caso di esercizio di vicinato, il valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, nonché il valore delle vendite delle eventuali altre attività dell’esercizio.
L’Ufficio dei monopoli competente per territorio, a quel punto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza rilascia l’autorizzazione. Verrà inoltre istituito un registro degli esercizi autorizzati distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie. L’articolo 3 del decreto indica poi i controlli che l’agenzia dovrà effettuare, mentre l’articolo 4 spiega che «esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie autorizzati sono obbligati a fornirsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia». Infine, il decreto stabilisce che «i documenti commerciali emessi dai soggetti fornitori, per ciascuna operazione, che accompagnano i prodotti e sono consegnati al destinatario, devono essere conservati, unitamente ai rispettivi ordini di fornitura, dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie autorizzati ai sensi del presente decreto per un periodo di dieci anni decorrente dall’anno contabile di emissione».

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