fatturato-ssn-consiglio-di-statoIl Consiglio di Stato ha accolto un ricorso presentato contro una Asl e nei confronti della Regione Valle d’Aosta dal titolare di una farmacia rurale. Quest’ultimo – hanno spiegato i giudici amministrativi – «aveva chiesto l’annullamento di una nota dell’azienda sanitaria con la quale gli era stato comunicato la farmacia è risultata, nell’anno 2016, nella fascia di fatturato superiore a euro 387.342,67». Il che «comporta una diversa determinazione degli importi dovuti alla Asl a partire dal mese di gennaio 2017». Per questo, al farmacista era stata chiesta «la restituzione dell’importo complessivo di euro 22.641,78 con un provvedimento separato».
Secondo il professionista, sono stati così violati l’articolo 2, comma 1, della legge n. 549 del 1995 e l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992. «In sostanza – prosegue il Consiglio di Stato – il ricorrente ritiene che nella nozione di “fatturato annuo in regime di SSN” non debbano essere ricompresi gli sconti, cioè la percentuale sul costo del farmaco rispetto alla quale la farmacia deve rinunciare al rimborso e la quota di partecipazione alla spesa dovuta dagli assistiti». Un’interpretazione che secondo il tribunale è corretta: «La legge n. 662 del 1996, per la determinazione degli sconti alle farmacie rurali, prende in considerazione il fatturato derivante dalle prestazioni in regime di servizio sanitario nazionale. Il decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce, d’altra parte, che le Asl corrispondono alle farmacie il prezzo dei prodotti erogati al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa dovute dagli assistiti. Per la giurisprudenza, ai fini del calcolo della quota di sconto che deve essere trattenuta sulle somme che la Regione deve corrispondere alle farmacie per l’erogazione dei farmaci soggetti al rimborso S.s.n., nel concetto di “fatturato in regime di Ssn” necessario per individuare la soglia oltre la quale anche le farmacie rurali sono assoggettate a tale voce di sconto, non devono essere computati gli sconti che la legge impone sul rimborso dei farmaci, trattandosi di una voce di costo che non è corrisposta dal Ssn, ma che rimane a carico della farmacia che ha erogato il farmaco». Inoltre, «ai fini del calcolo della quota di sconto che deve essere trattenuta sulle somme che la Regione deve corrispondere alle farmacie per l’erogazione dei farmaci soggetti al rimborso Ssn, nel concetto di “fatturato in regime di Servizio sanitario nazionale” non deve essere computata la quota di compartecipazione alla spesa dovuta dall’assistito (ticket), trattandosi di somme cui non provvede il Ssn, ma l’assistito». Ne consegue che «nel concetto di fatturato in regime di Ssn non devono essere computati gli sconti che la legge prevede sul rimborso dei farmaci in quanto essi non sono corrisposti dal Servizio sanitario nazionale ma rimangono a carico della farmacia che ha erogato il farmaco. Ciò vale anche per le spese dovute dagli assistiti che, appunto, sono a carico degli stessi».

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