farmacie italianeNei giorni scorsi è sorta una polemica attorno ad un documento condiviso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO), e da undici società scientifiche (ADI, AAITO, AIGO, AMD, ANDID, SIAAIC, SIAIP, SID, SINU, SINUPE, SIO), intitolato “Dieci regole per gestire le intolleranze alimentari”. All’interno, le farmacie sono state indicate infatti come “strutture non propriamente sanitarie”, il che ha suscitato dapprima la reazione dell’Associazione Scientifica Farmacisti Italiani, che ha fatto sapere di dissociarsi nettamente e di giudicare la definizione «inaccettabile». Quindi quella del presidente di Federfarma Marco Cossolo, che ha parlato di «spiacevole errore contenuto nel testo». FarmaciaVirtuale.it ha ascoltato l’opinione di Paola Ferrari, avvocato esperto di diritto sanitario, secondo la quale la definizione “incriminata”, da un punto vista prettamente giuridico, non è sbagliata: «Diciamo che probabilmente aver indicato le farmacie come “strutture non propriamente sanitarie” lo si può considerare un gesto polemico, benché formalmente corretto. Dal punto di vista della legge, infatti, le farmacie sono considerate un “presidio del Servizio sanitario nazionale”. Poi, con le novità che sono state introdotte nel 2009 e nel 2010, grazie all’istituzione della farmacia dei servizi è stato possibile allargare i servizi erogati, come ad esempio nel caso delle auto-diagnosi». Se ciò è indiscutibile, però, «le farmacie – prosegue l’avvocato – non possono essere considerate delle “strutture sanitarie”, poiché queste hanno requisiti diversi e sono deputate alla branca prettamente clinica. È vero che oggi grazie alla telemedicina si potrebbero erogare molte più prestazioni in farmacia rispetto a quanto immaginato nel 2009 e nel 2010, ma dal punto di vista legislativo permane una distinzione tra le due tipologie di strutture, nonché tra i professionisti prescrittori e quelli dispensatori di medicinali. È per questo che la definizione della FNOMCeO non è sbagliata e, a mio avviso, non dovrebbe essere considerata neppure declassante da parte delle farmacie. Occorre solo intendersi sul punto di vista giuridico: un conto è una struttura sanitaria, un conto è un presidio sanitario». L’avvocato sottolinea infine che «un caso ancora diverso è quello delle parafarmacie, che rappresentano allo stesso modo un presidio sanitario, tenuto conto anche della presenza del farmacista e dell’erogazione di determinate tipologie di medicinali, ma non del Servizio sanitario nazionale».

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